Capo I
Art. 4
Corso di formazione
In vigore dal 4 set 1998
1. Ottenuta la nomina, gli allievi viceispettori frequentano un corso preordinato alla formazione tecnico professionale, con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa del suddetto corso hanno cadenza bimestrale. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
3. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b) per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1998-07-21;297#art-4