Art. 5

In vigore dal 12 set 1998
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai pani speciali legalmente prodotti o commercializzati in un altro Paese membro e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo a condizione che l'alcool etilico sia previsto nella legislazione di tali Paesi quale ingrediente nella lavorazione del pane stesso.
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