Art. 2

In vigore dal 12 set 1998
1. Il trattamento con alcool etilico è consentito per il: a) pane speciale costituito almeno da farina, acqua, lievito e oli o grassi di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e cotto in stampi che li avvolgono parzialmente o totalmente; b) pane speciale messo in commercio in confezione impermeabile, a fette oppure in forma intera. 2. L'alcool etilico presente nel prodotto messo in commercio non deve essere superiore al 2% in peso espresso in sostanza secca. 3. L'alcool etilico può essere impiegato: a) in sostituzione dell'acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio nel pane speciale intero preconfezionato; b) in sostituzione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio, nonché di acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio nel pane speciale a fette preconfezionato.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-07-13;312#art-2

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