Art. 3

In vigore dal 12 set 1998
1. L'alcool etilico impiegato deve essere conforme per quanto riguarda l'alcool vinico ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 2046/89 del 19 giugno 1989 e, per quanto riguarda l'alcool etilico di altra provenienza, a quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989.
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