Art. 3
In vigore dal 11 lug 1998
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle formalità di trascrizione e iscrizione relative agli atti pubblici stipulati, alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 1 luglio 1998 nonché agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successione apertasi a decorrere da tale data. Le stesse disposizioni si applicano per determinare l'ammontare dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione.
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