Art. 1

In vigore dal 11 lug 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Visto l'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, il quale dispone che a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relative ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell' della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali, demandando al decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle nuove tariffe che sostituiscono le lettere a) e b) nelle citate tariffa e tabella garantendo l'invarianza di gettito; Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli fiscali (CV) è ora espressa in kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura; Considerato che ai sensi dell'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 33817M/U.C.I.L. del 7 luglio 1998; Adotta il seguente regolamento: . 1. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell' della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'.
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