Art. 2
In vigore dal 11 lug 1998
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono sostituite dalle seguenti:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole............................................... L. 150.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW................................. " 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW L. 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW
" 1.750 2. Le lettere a) e b) dell' della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono sostituite dalle seguenti:
a) motocarrozzette e trattrici agricole.............. L. 150.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW................................. " 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW " 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW
" 1.750
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-07-08;223#art-2