Art. 3
In vigore dal 2 ago 1998
1. L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:
" 5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall' del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.".
2. L'articolo 14, comma 2, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:
" 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.".
Storico versioni
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