Art. 1
In vigore dal 2 ago 1998
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;
Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit",
Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. GAB/98/10005/A6 in data 28 maggio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. L', comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, citato nelle premesse è sostituito dal seguente:
" 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.".
2. L', comma 4, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:
" 4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1998-06-12;236#art-1