Art. 2
In vigore dal 2 ago 1998
1. L', comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:
" 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio.
Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
2. Il comma 2 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
" 2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.".
3. Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all', comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1998-06-12;236#art-2