Art. 5
Commissione esaminatrice
In vigore dal 31 lug 1998
1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.
2. La commissione può essere integrata da uno o più esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La commissone è nominata con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza.
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