Art. 2

Bando di concorso

In vigore dal 31 lug 1998
1. Il concorso è indetto annualmente con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti complessivi messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) il giorno, l'ora ed il luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova; f) le materie oggetto delle prove d'esame; g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio; h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-06-05;234#art-2

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