Art. 1
Requisiti di partecipazione
In vigore dal 31 lug 1998
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinameno del personale della polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, così come inserito dall', comma 11, del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità del concorso annuale per titoli di servizio ed esami per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, nonché determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988.
Adotta
Il seguente regolamento:
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Requisiti di partecipazione
1. Al concorso annuale per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di perito tecnico superiore, di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come inserito dall', comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è ammesso a partecipare il personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di perito tecnico capo ed è in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
2. A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di perito tecnico capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, è ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potrà contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo dei periti tecnici ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), dell'indicato decreto legislativo, avrà conseguito la qualifica di perito tecnico capo maturando le anzianità di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1998-06-05;234#art-1