Art. 3

Procedura per la partecipazione al progetto pilota

In vigore dal 24 lug 1998
1. Sono ammesse a partecipare al progetto pilota, mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti nazionali o esteri che producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione devono presentare, entro il 5 giugno di ogni anno, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, apposita istanza con le seguenti indicazioni: a) generalità della ditta e del legale rappresentante, partita IVA, codice fiscale e codice accisa, località dell'impianto; b) quantità di biodiesel richiesta; c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio; d) capacità produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria all'esercizio, dalla verifica effettuata dall'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF", competente per territorio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, delle competenti autorità nazionali; e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego del metanolo vidimata dall'UTF; f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI; g) dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio. 2. All'istanza sono allegati: a) copia dei documenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma 1; b) copia del verbale di verifica dell'UTF, per la capacità produttiva che non risulta dal decreto di concessione; c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui alla lettera f) del comma 1. Per gli impianti situati negli altri Paesi, tale certificato viene rilasciato dall'autorità competente, preventivamente comunicata all'Italia; d) certificazione del competente ufficio finanziario per le immissioni in consumo dichiarate. Tale certificazione può essere inviata anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali. 4. Entro il mese di luglio di ciascun anno le ditte assegnatarie presentano al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero per le politiche agricole, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento; per il biodiesel utilizzato per autotrazione, tal quale o in miscela con gasolio secondo le modalità indicate nell', comma 4, sono fornite, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità di tale impiego. 5. Per l'anno 1998 il termine di cui al comma 1 scade il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, delle presenti norme nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni

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