Art. 1

Disposizioni di carattere generale

In vigore dal 24 lug 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel, dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, e dei criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori; Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1996, recanti modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato; Vista la decisione della Commissione europea n. C732 def. del 5 marzo 1997, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa del già citato contingente; Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), che prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti; Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6, del testo unico sulle accise devono essere applicate senza tener conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in terre messe a riposo, onde evitare, secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare o di recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di progetti pilota; Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: . Disposizioni di carattere generale 1. Al fine di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo sviluppo tecnologico del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati e utilizzato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, è autorizzata la realizzazione di un progetto pilota di durata triennale. 2. Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel è esentato dall'accisa entro il limite massimo previsto, con riferimento al periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento. 3. Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota, i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati conseguiti, ai fini di una eventuale proroga della validità del progetto stesso. 4. Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati nel territorio nazionale, presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. Per gli impianti ubicati nel territorio di Paesi esteri le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della concessione per gli impianti nazionali. 5. Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
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