Art. 4
Criteri di assegnazione
In vigore dal 24 lug 1998
1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all', comma 1, non superano il previsto limite annuo, si procede alla loro assegnazione integrale. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il suddetto limite, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all', comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di cui all', comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio.
b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 11,5. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera a). Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera a), sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.
2. L'assegnazione delle quantità è effettuata entro il mese di giugno di ogni anno; per la prima annualità essa è effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all', comma 5. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione. Le quantità assegnate non possono essere cedute e quelle non utilizzate non possono essere riassegnate.
3. È facoltà della ditta assegnataria utilizzare parte della quantità assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione agli UTF di competenza.
4. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
Storico versioni
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