Art. 4

In vigore dal 18 giu 1998
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle farine di cereali maltati e agli estratti di malto, nonché alle farine con aggiunta degli ingredienti di cui all' legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1998 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 284
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