Art. 3
In vigore dal 18 giu 1998
1. Le farine alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti di cui all' devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/6/1998, n. 138 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-04-06;172#art-3