Art. 2

In vigore dal 18 giu 1998
1. Le farine di cereali maltati devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità di sostanza secca. 2. Gli estratti di malto devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità.
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