Art. 5
In vigore dal 16 dic 1998
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purchè il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 gennaio 1998
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 168
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-01-15;190#art-5