Art. 5

In vigore dal 16 dic 1998
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purchè il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 gennaio 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 168
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