Art. 5
5 / 5In vigore dal 16 dic 1998
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purchè il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 gennaio 1998
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 168
Storico versioni
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