Art. 1
In vigore dal 16 dic 1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ e IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597 e, in particolare, l', comma 4, il quale prevede che le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto;
Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati "Specifiche tecniche per l'omologazione degli apparecchi a pressione" e "Materiali e collegamenti", i quali hanno ravvisato la necessità di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4 novembre 1997;
Adottano
il seguente regolamento:
.
1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:
a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilità dei recipienti a pressione;
b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilità dei generatori di vapor d'acqua;
c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
d) ''Raccolta S - revisione 1995'' per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi di pressione;
2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/7/1998, n. 166 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-01-15;190#art-1