Art. 4
Disposizioni finali
In vigore dal 13 feb 1998
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti di incenerimento di cui all' non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla delibera del 20 novembre 1985, nè le prescrizioni di cui al paragrafo 5, allegato 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 novembre 1997
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 216
Storico versioni
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