Art. 3
Criteri temporali di applicazione
In vigore dal 13 feb 1998
1. Agli impianti di incenerimento la cui costruzione viene autorizzata successivamente alla entrata in vigore del presente decreto si applicano le prescrizioni ed i valori limite di emissione di cui all'allegato 1.
2. Gli impianti di incenerimento la cui costruzione è già autorizzata alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato 2, fatti salvi valori più restrittivi prescritti nelle autorizzazioni già concesse dall'autorità competente.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli impianti di incenerimento la cui costruzione è già autorizzata alla stessa data, devono presentare all'autorità competente un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o linee, indichi la data di adeguamento all'allegato 1 al presente decreto oppure la data di chiusura definitiva degli stessi.
4. Fermo restando che gli impianti di cui al comma 3 dovranno essere sottoposti alle misure previste dall'articolo 5 della direttiva 96/61/CE e dai relativi decreti o norme di recepimento nell'ordinamento interno, l'autorità competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando la data di adeguamento o di chiusura definitiva.
5. Non possono essere oggetto di adeguamento gli impianti che, costruiti prima del 1 gennaio 1985, non abbiano subito adeguamenti alle norme previgenti il presente decreto, e pertanto non rispettino i valori limite di emissione di cui all'allegato 2, anche nel caso in cui ciò sia legittimamente avvenuto per effetto di deroghe previste dalle disposizioni vigenti. Tali impianti sono chiusi definitivamente entro la data del 31 dicembre 1999.
6. I procedimenti amministrativi e finanziari da espletarsi ai sensi delle vigenti norme preventivamente alla realizzazione di impianti nuovi sostitutivi di quelli esistenti devono essere conclusi dalle autorità competenti entro il 31 dicembre 2002.
Storico versioni
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