Art. 1
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 13 feb 1998
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l', comma 2, e l'articolo 11;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993", ed in particolare l'allegato E;
Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;
Vista la direttiva 89/429/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare gli e l'allegato 2, pararafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Sentita la commissione di cui all', comma 10, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in data 18 ottobre 1996;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa in data 31 luglio 1997;
Considerato che per garantire una elevata protezione dell'ambiente è opportuno adeguare alle migliori tecnologie disponibili le norme tecniche sulle emissioni e sulle condizioni di combustione dei nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e prevedere che tali norme e condizioni si applichino progressivamente anche agli impianti esistenti entro un termine fissato;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 130/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL/97/22024 del 30 ottobre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, anche in attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di rifiuti sanitari contagiosi, purchè non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE.
A tal fine stabilisce:
a) i valori limite di emissione;
b) metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
c) i criteri temporali di adeguamento;
d) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1997-11-19;503#art-1