Art. 4

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 nov 1997
1. Il precedente regime di abbuono dei cali di lavorazione dell'alcole etilico si applica fino al primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I fabbricanti che intendano beneficiare immediatamente della nuova normativa comunicano all'UTF o alla dogana competenti la consistenza delle giacenze, rilevata sotto la propria responsabilità, perché sia presa a base per l'elaborazione del primo inventario, riferito alla data del rilevamento della consistenza delle giacenze. 2. All'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione del primo inventario, si applica, in occasione dell'inventario successivo, la percentuale di cui all', comma 3, lettera a).
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-09-18;383#art-4

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