Art. 3
Disposizioni comuni
In vigore dal 20 nov 1997
1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale.
2. In caso di variazione d'aliquota nel periodo cui si riferisce l'inventario, la liquidazione dell'imposta è effettuata ripartendo le deficienze eccedenti i cali ammissibili all'abbuono proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-09-18;383#art-3