Art. 1

Cali di lavorazione degli oli minerali

In vigore dal 20 nov 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visti l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire, con proprio decreto, le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo, nonché l', comma 2, del testo unico, che prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con proprio decreto, relativamente alle perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili nei limiti dei quali può essere concesso l'abbuono d'accisa; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6228/UCL del 1 settembre 1997; Adotta il seguente regolamento: . Cali di lavorazione degli oli minerali 1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell', comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione. 2. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1. 3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'imposta sui prodotti sottoposti alle medesime. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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