Art. 3
In vigore dal 7 feb 1998
1. Il testo della lettera b), punto 1), dell' del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 è sostituito dal seguente:
"b) una indennità di base mensile pari, a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 luglio 1997
Il Ministro degli affari esteri Dini
p. il Ministro del tesoro
Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1997
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 31
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1997-07-04;492#art-3