Art. 2
In vigore dal 7 feb 1998
1. Il testo dell' del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 è sostituito dal seguente:
". - L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per il personale di cui all'articolo 17, lettera b), della stessa legge inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi è costituita dalla somma delle seguenti componenti e si aggiunge alla retribuzione metropolitana di cui all'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49:
1) una indennità di base mensile, pari a L. 195.000 per il primo livello di retribuzione, L. 175.000 per il secondo livello e L. 155.000 per il terzo livello;
2) una maggiorazione di sede pari al 36% dell'indennità di base moltiplicato per un coefficiente di sede indentico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare del luogo in cui l'esperto presta servizio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1997-07-04;492#art-2