Art. 1

In vigore dal 7 feb 1998
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e, in particolare il suo articolo 24; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49, e, in particolare, il suo titolo IV; Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; Considerato il lungo tempo trascorso dall'emanazione del predetto decreto intermisteriale e, quindi, la necessità di rivederne le disposizioni in materia di trattamento economico in materia di trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in missione per periodi superiori a quattro mesi, così da: diminuire il divario fra indennità di base riconosciute alla seconda e terza categoria; realizzare una corrispondenza fra personale di livelli comparabili di cui agli del citato decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988; evitare rilevanti disparità di trattamento fra personale impiegato nelle stesse sedi; Ritenuto quindi: di elevare da sei a sette il totale delle categorie di cui all', comma 1.1 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988; di rimodulare conseguentemente i tre livelli delle indennità di base riconosciute al personale di cui all' ed i cinque riconosciuti a quello di cui all' del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17; Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Ritenuta la necessità di attenersi alle indicazioni fornite dal citato parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il testo del punto 1) del comma 1 dell' del decreto interministeriale del 19 febbraio 1988, n. 863, è sostituito dal seguente: "1) una indennità di base mensile così distinta secondo le seguenti categorie: I - personale di qualifica non inferiore a dirigente generale ed altro personale equiparato. L. 215.000 II - dirigenti ed altro personale equiparato. " 195.000 III - nona qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato.............. " 175.000 IV - ottava qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato.............. " 155.000 V - settima qualifica funzionale del personale civile delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato.............. " 125.000 VI - sesta e quinta qualifica funzionale del personale delle amministrazioni dello Stato ed altro personale equiparato.............. " 110.000 VII - personale civile delle amministrazioni dello Stato di qualifica inferiore alla quinta ed altro personale equiparato.................. " 95.000
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