Art. 6
Utilizzazione di esperti
In vigore dal 9 ago 1997
1. Per motivate esigenze e per specifici compiti il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, secondo le modalità e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 1997
Il Ministro: Maccanico Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 348
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-04-18;236#art-6