Art. 2
Competenze
In vigore dal 9 ago 1997
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il servizio svolge le seguenti attività:
a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza, la trasparenza e l'economicità della gestione delle risorse nonché l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
c) stabilisce, annualmente, anche su indicazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i parametri e gli indici di riferimento del controllo dell'attività amministrativa, sentiti il segretario generale e i responsabili degli uffici dirigenziali generali;
d) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa degli uffici centrali e circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione degli uffici ausiliari del Ministro, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
e) svolge accertamenti sugli effetti prodotti dalla normativa regolamentare di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, formulando osservazioni e suggerimenti di modifica per il miglioramento dell'azione amministrativa;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal regolamento.
2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, agli uffici centrali e circoscrizionali del Ministero, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
3. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al segretario generale ed al dirigente generale competente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-04-18;236#art-2