Art. 4
Provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
In vigore dal 9 ago 1997
Provvedimenti del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal servizio:
a) adotta i provvedimenti conseguenti alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, agli obiettivi definiti, ai programmi e alle priorità indicate;
b) modifica o integra gli obiettivi, i programmi, le priorità o le direttive generali;
c) adotta i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in caso di accertata responsabilità dei dirigenti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20.
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