Art. 4

Provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

In vigore dal 9 ago 1997
Provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal servizio: a) adotta i provvedimenti conseguenti alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, agli obiettivi definiti, ai programmi e alle priorità indicate; b) modifica o integra gli obiettivi, i programmi, le priorità o le direttive generali; c) adotta i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in caso di accertata responsabilità dei dirigenti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 20.
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