Art. 5

Attribuzione degli incarichi dirigenziali

In vigore dal 14 ott 1997
1. Gli incarichi degli uffici dirigenziali dei Dipartimenti nonché gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale, sono conferiti tenuto conto del principio della rotazione degli incarichi stessi, in relazione all'esperienza professionale pregressa e ai risultati precedentemente conseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. È istituito l'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il coordinamento della gestione di attività inerenti alle competenze di più Dipartimenti è assicurato dal dirigente appartenente al Dipartimento con competenze preminenti.
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