Art. 5
Attribuzione degli incarichi dirigenziali
In vigore dal 14 ott 1997
1. Gli incarichi degli uffici dirigenziali dei Dipartimenti nonché gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale, sono conferiti tenuto conto del principio della rotazione degli incarichi stessi, in relazione all'esperienza professionale pregressa e ai risultati precedentemente conseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È istituito l'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il coordinamento della gestione di attività inerenti alle competenze di più Dipartimenti è assicurato dal dirigente appartenente al Dipartimento con competenze preminenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-25;326#art-5