Art. 3
Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca
In vigore dal 14 ott 1997
Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attività di ricerca
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca è strutturato negli uffici dirigenziali di cui al presente articolo.
2. L'ufficio primo ha le seguenti competenze:
a) programmazione e sviluppo del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica;
b) integrazione delle reti di ricerca pubblica e privata;
c) iniziative di diffusione della cultura scientifica.
3. L'ufficio secondo ha le seguenti competenze:
a) finanziamento degli enti pubblici di ricerca e valutazione della spesa;
b) contratto di lavoro del personale del comparto di ricerca.
4. L'ufficio terzo ha le seguenti competenze:
a) promozione ed agevolazione dell'attività di ricerca industriale in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.
5. L'ufficio quarto ha le seguenti competenze:
a) promozione e coordinamento della ricerca spaziale in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.
6. L'ufficio quinto ha le seguenti competenze:
a) promozione e coordinamento degli interventi nelle aree depresse;
b) valutazione dell'efficacia degli investimenti.
7. L'ufficio sesto ha le seguenti competenze:
a) accordi internazionali e programmi comunitari in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
8. In applicazione della disposizione di cui all', comma 3, il direttore generale preposto al Dipartimento, avvalendosi di apposita segreteria tecnica, coordina gli interventi di attuazione dei programmi operativi comunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-25;326#art-3