Art. 1
Programmi ed obiettivi dei Dipartimenti
In vigore dal 14 ott 1997
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli ;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39, contenente norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1996, n. 522, con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero;
Ravvisata la necessità di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, rideterminando le funzioni degli uffici esistenti, sulla base di criteri di omogeneità, complementarità e organicità, nonché di ottimizzare il controllo interno tendente alla verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
Ritenuta, altresì, l'opportunità di organizzare le strutture secondo criteri generali e principi uniformi di flessibilità, al fine di conseguire efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, ottimizzando il rapporto fra risultati conseguiti e risorse impiegate, anche sulla base della diversificazione delle funzioni di staff e di line;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, e con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Adotta
il seguente regolamento:
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Programmi ed obiettivi dei Dipartimenti
1. I Dipartimenti del Ministero, previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, perseguono gli obiettivi ed i programmi definiti dal Ministro, individuando annualmente specifici progetti da affidare alla gestione dei dirigenti assegnati a ciascun Dipartimento.
2. I direttori generali preposti ai Dipartimenti determinano, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di indirizzo del Ministro, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nei limiti di quelle assegnate al rispettivo Dipartimento, destinandole agli uffici di livello dirigenziale indicati nei seguenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-03-25;326#art-1