Art. 3
In vigore dal 18 apr 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i canoni di cui all' sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso.
Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.
3. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 1997
Il Ministro delle finanze
Visco
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118
Storico versioni
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