Art. 1

In vigore dal 18 apr 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 20 dicembre 1996, n. 3-7773/U.C.L. Adotta il seguente regolamento: . 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
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