Art. 2

In vigore dal 18 apr 1997
1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle maggiorazioni dei canoni disposte dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei predetti canoni rispetto alle misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, sono versate sull'apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nonché per essere utilizzate per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
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