Art. 5
Competenza del Provveditorato generale dello Stato
In vigore dal 2 mar 1997
1. Il Provveditorato generale dello Stato ha competenza a stipulare, ai sensi dell', comma 51, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le convenzioni generali di cui ai successivi commi 2 e 3 alle quali le singole amministrazioni devono attenersi per la stipula dei contratti interessanti i rispettivi settori.
2. La convenzione concernente le carte di credito deve, comunque, indicare:
a) la durata della convenzione;
b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;
c) il periodo di validità della carta di credito;
d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;
g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;
h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.
3. La convenzione generale concernente le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi automatici di pagamento differito dei pedaggi autostradali, deve indicare:
a) la durata della convenzione;
b) il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso dei supporti informatici;
c) i sistemi automatici in uso;
d) le modalità di fatturazione perché venga assicurata anche la correlazione tra il codice identificativo dell'utente ed i corrispettivi dovuti;
e) la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle stesse;
f) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione dei supporti magnetici o informatici.
Storico versioni
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