Art. 5

Competenza del Provveditorato generale dello Stato

In vigore dal 2 mar 1997
1. Il Provveditorato generale dello Stato ha competenza a stipulare, ai sensi dell', comma 51, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le convenzioni generali di cui ai successivi commi 2 e 3 alle quali le singole amministrazioni devono attenersi per la stipula dei contratti interessanti i rispettivi settori. 2. La convenzione concernente le carte di credito deve, comunque, indicare: a) la durata della convenzione; b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito; c) il periodo di validità della carta di credito; d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie; e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione; f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico; g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa; h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa. 3. La convenzione generale concernente le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi automatici di pagamento differito dei pedaggi autostradali, deve indicare: a) la durata della convenzione; b) il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso dei supporti informatici; c) i sistemi automatici in uso; d) le modalità di fatturazione perché venga assicurata anche la correlazione tra il codice identificativo dell'utente ed i corrispettivi dovuti; e) la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle stesse; f) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione dei supporti magnetici o informatici.
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