Art. 3
Gradualità di utilizzo della carta di credito
In vigore dal 2 mar 1997
1. La carta di credito per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo , comma 2, è utilizzata per le spese di cui alla lettera d) del precedente , comma 2.
2. L'uso delle tessere e dei supporti informatici per il pagamento dei transiti autostradali è consentito dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo , comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-12-09;701#art-3