Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 2 mar 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 1996
Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 86
Storico versioni
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