Art. 3
In vigore dal 20 dic 1996
1. Le banche trasmettono al Fondo gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria, con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Fondo stesso.
2. Il Fondo può inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.
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