Art. 7
In vigore dal 15 set 2004
1. Fermo restando quanto stabilito al precedente , le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto.
Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, così stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.
2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3.
3. I criteri e le modalità di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:
a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi è un effettivo recupero di somme;
b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta;
c) per recuperare eventuali somme residue di spettanza delle banche stesse;
d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-11-12;612#art-7