Art. 2
In vigore dal 20 dic 1996
1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, versano al Fondo, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30% dell'importo originario dei finanziamenti garantibili erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale è ridotta allo 0,25% per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni di credito agrario garantibili dal Fondo. La contribuzione stessa è a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed è integrata dallo 0,05% dell'importo complessivo del credito erogato e garantito dal Fondo nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del Fondo stesso. L'aliquota dello 0,05% è elevata per un anno allo 0,15% per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unità, salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti è inferiore ad una cifra da stabilirsi dal Fondo ai sensi dell' del presente regolamento.
2. La misura delle trattenute può essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta del Fondo da sottoporre al Ministero del tesoro.
3. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta è commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.
4. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal Fondo entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta giorno di scadenza del trimestre stesso.
Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.
Storico versioni
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