Art. 10
In vigore dal 20 dic 1996
1. Il presente regolamento si applica alle operazioni deliberate dalle banche a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 novembre 1996
Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell', comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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