Art. 4
In vigore dal 29 dic 1996
1. Le verifiche e prove per l'approvazione o l'omologazione del tipo delle attrezzature di cui all' sono effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma ovvero, previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da altro centro prove autoveicoli.
2. L'omologazione del tipo di attrezzatura, che costituisce il metodo corrente di riconoscimento di idoneità, comporta l'emissione del verbale e del relativo atto di omologazione del modello sottoposto a verifica e prova, da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati.
3. L'approvazione del tipo, utilizzata in via eccezionale nel caso di attrezzature prodotte in piccola serie e comunque in numero inferiore alle venti unità annue ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere con l'istituto dell'omologazione da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati, dà luogo al solo rilascio del verbale di approvazione, la cui copia autenticata varrà quale riconoscimento di idoneità.
4. Il riconoscimento di idoneità da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro o dell'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avviene secondo le procedure dell'approvazione o dell'omologazione del tipo stabilite al riguardo dagli enti suddetti.
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