Art. 3

In vigore dal 29 dic 1996
1. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) dell'appendice X citata all', sono riconosciute idonee alla funzione che sono tenute a svolgere, rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commerio e dell'artigianato, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuno dei precedenti punti riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, oltrechè delle norme tecniche richiamate dal decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-10-23;628#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo