Art. 1
In vigore dal 29 dic 1996
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prescrive fra l'altro che le imprese di autoriparazione cui siano state affidate in concessione le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso di attrezzature idonee alla correta esecuzione delle attività di verifica e di controllo;
Visto l'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale stabilisce che le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'appendice X al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite;
Considerato che il medesimo articolo 241, comma 2, stabilisce che le attrezzature di cui ai punti h) ed l), della suddetta appendice X debbono essere riconosciute idonee rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che appare comunque necessario dettare prescrizioni unifor mi anche per tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle necessità funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Considerato, peraltro, che le attrezzature di cui alla lettere e), f), l) sono già esaurientemente individuate nella citata appendice X e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi di procedere alle operazioni di approvazione, omologazione o riconoscimento di idoneità da parte degli organi rispettivamente competenti;
Vista la nota della Commissione euroea SG D/4714 del 10 aprile 1995 con la quale è stata avviata la procedura di infrazione 95/0224 nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, in relazione alla mancata notifica alla Commissione, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 "Norme di approvazione ed omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi";
Considerato che il regolamento adottato con il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653, non ha prodotto effetti giuridici in quanto è stato disapplicato dal Ministero dei trasporti e della navigazione che non ha proceduto al rilascio di alcuna omologazione secondo i principi ed i criteri in esso contenuti;
Ritenuto di dover necessariamente provvedere all'abrogazione del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1996 e ritenuto di non dover sostituire all', comma 3, la parola "accettate" con l'espressione "ritenute omologabili", così come espresso dal medesimo Consiglio di Stato nella citata adunanza generale del 25 luglio 1996, in quanto l', comma 3, è stato redatto secondo la formula in uso nella comunità europea, cui lo schema di regolamento è stato sottoposto nella forma da emendare, acquisendone il parere favorevole;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 04689 del 23 ottobre 1996);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 è abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1996-10-23;628#art-1